Ingegneria e Costruzione

Rinnovo entro il 05 dicembre 2019

Il 05 dicembre 2019 scadono i termini per il rinnovo della Diagnosi Energetica, obbligatoria ogni 4 anni per le imprese che il D.lgs. 102 del 04.07.2014 definisce come soggetti obbligati, ovvero le grandi imprese e le imprese energivore.

La diagnosi energetica è una procedura sistematica finalizzata ad ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, e ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici.

Soggetti obbligati alla Diagnosi Energetica

La Diagnosi Energetica è obbligatoria per due tipologie di organizzazioni industriali:
• Grandi imprese: aziende che impiegano più di 250 dipendenti oppure hanno un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro o un bilancio annuale di oltre 43 milioni di euro (vale anche per tutte le aziende partecipate).
• Aziende energivore:
– utilizzo di almeno 2,4 GWh di energia elettrica nell’anno di riferimento;
– rapporto tra costo effettivo dell’energia elettrica e fatturato pari almeno al 2%;
– un codice Ateco prevalente riferito ad attività manifatturiera.
Sono escluse dall’obbligo diagnosi energetica ogni 4 anni, ma non sono esonerate dall’obbligo di inviarla all’ENEA, le imprese con sistema di gestione volontario EMAS, ISO 50001 o ISO 14001, comprendente una diagnosi conforme ai requisiti dell’All. 2 del D.lgs. 102/2014.
Le imprese obbligate che non effettuano la diagnosi energetica sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 40.000 euro.
La sanzione non esime dall’effettuazione della diagnosi.
Dal luglio 2016, le diagnosi energetiche devono essere eseguite da Esperti in gestione dell’energia (Ege) certificati secondo la UNI CEI 11339 da parte di organismi accreditati, o da Auditor energetici (Ae) qualificati secondo la UNI CEI EN 162475:2015.