Salute, Sicurezza e Ambiente

Decorrenza dal 01 ottobre 2019

Come previsto dal DPR 160/2010 e s.m. e i., per le attività produttive, e dall’art. 4 bis del DPR 380/2010 e s.m. e i., per le attività edilizie, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni, le relazioni e i relativi elaborati tecnici, o allegati, devono essere presentati dal richiedente, con modalità telematica, allo sportello di competente (SUAP o SUE) per il successivo inoltro, da parte degli stessi, alle amministrazioni che intervengono nel procedimento.

Per quanto riguarda le procedure di Prevenzione Incendi, esse sono regolamentate dal DPR 151/2001 e dal DM 7/8/2012.

Per quanto sopra, si comunica che dal 01 Ottobre 2019, al Comando dei Vigili del Fuoco di Piacenza, verrà accettata solo la documentazione che perverrà, tramite SUAP e SUE.

Inoltre si comunica che le pratiche di Rinnovo Certificato Prevenzione Incendi (CPI) dovranno essere presentati entro e non oltre la data di scadenza dello stesso.
In caso contrario, vi sarà l’annullamento dell’intero Certificato Prevenzione Incendi (CPI) e quindi il divieto di esercitare l’attività.

In caso di annullamento del Certificato Prevenzione Incendi (CPI), non sarà sufficiente presentare al Comando dei VVFF una Pratica di Rinnovo del CPI, ma sarà necessario eseguire e presentare una nuova pratica Esame Progetto secondo le normativa vigente, e Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA).