Ingegneria e Costruzione

LE DETRAZIONI IRPEF E IRES PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI
(spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021)

 

PERCENTUALI

di detrazione

 

50%

70%, per le singole unità immobiliari, se si passa a una classe di rischio inferiore 80%, per le singole unità immobiliari, se si passa a due classi di rischio inferiore
75%, per gli edifici condominiali, se si passa a una classe di rischio inferiore 85%, per gli edifici condominiali, se si passa a due classi di rischio inferiori
 

IMPORTO MASSIMO

delle spese

96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno
96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio,

per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali

RIPARTIZIONE

della detrazione

5 quote annuali
 

IMMOBILI INTERESSATI

qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo l’abitazione principale) e immobili adibiti ad attività produttive

l’immobile deve trovarsi in una delle zone sismiche 1, 2 e 3

 

     EDIFICI CONDOMINIALI: LA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI COMBINATI
ANTISISMICI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
(in vigore dal 2018)

 

PERCENTUALI

di detrazione

80%

se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore

85%

se a seguito degli interventi effettuati si passa a due classi di rischio inferiori

IMPORTO MASSIMO

su cui calcolare la detrazione

136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio
RIPARTIZIONE

della detrazione

 

10 quote annuali

 

LE CONDIZIONI

gli interventi devono essere effettuati su edifici condominiali che si trovano nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3

i lavori devono essere finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica

ATTENZIONE: queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici e per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali