Salute, Sicurezza e Ambiente

Il credito d’imposta sostituisce la pregressa agevolazione prevista per i beni iperammortizzabili e superammortizzabili, mantenendo gli stessi presupposti oggettivi. Dal lato soggettivo, invece, la trasformazione di un maggior ammortamento ai fini fiscali in credito d’imposta comporta l’ampiamento della categoria di soggetti agevolabili (forfettari, alcune imprese agricole e così via). Il credito d’imposta è variabile in relazione alla tipologia dei beni acquisiti: per i beni industria 4.0 interconnessi è pari al 40% fino a 2.5 milioni di euro di costo ed al 20% fino a 10 milioni di euro (nulla per le eccedenze); per i beni “ex superammortizzabili” è pari al 6% fino a 2 milioni di euro (anche per i professionisti); per i beni immateriali di cui alla tabella B della legge 232/16 è pari al 15% del costo sino a 700 mila euro di investimento. La legge 160/19 richiede due nuovi adempimenti:

  1. una comunicazione al MISE per i beni di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 232/16. In questo caso l’adempimento non è previsto a pena di decadenza
  2. l’indicazione nelle fatture e negli altri “documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati” della disciplina agevolativa. In questo caso si fa riferimento a una revoca conseguente alla mancata conservazione” idonea documentazione.