Ingegneria e Costruzione

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due decreti del Mise sul superbonus. Si tratta dei decreti sui requisiti tecnici e sulle asseverazioni necessari per rendere finalmente operativo l’ecobonus 110 per cento.

A.M.S. Consulenze s.r.l. con questo articolo vuole centrare l’attenzione su:

  • asseverazioni e controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate
  • nuovi requisiti tecnici previsti per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici;
  • modalità di pagamento dei lavori;

Decreti attuativi Superbonus 110%: ecco cosa prevede il decreto asseverazioni

Le asseverazioni rappresentano il fulcro attorno al quale ruota tutto il sistema del Superbonus:

“i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del Dl 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.”

E tutte le asseverazioni dovranno essere inviate all’ENEA e agli altri organi competenti.

Quindi, anche il visto di conformità diventa fondamentale e obbligatorio in caso di cessione del credito o sconto in fattura, per verificare la presenza di tutte le asseverazioni e attestazioni dei singoli professionisti qualificati che hanno preso parte alla riqualificazione dell’immobile.

Cosa sono le asseverazioni?

Le asseverazioni Ecobonus rilasciate dai tecnici qualificati servono per accertare il rispetto dei requisiti previsti dall’attuale legge e la congruità delle spese sostenute per i singoli interventi di riqualificazione.

Asseverazioni che dovranno essere rilasciate esclusivamente da professionisti qualificati appartenenti a un Ordine o a un Collegio e che possono essere di 2 tipi:

  • “a stato di avanzamento lavori”, quando si fa diretto riferimento al Sal (Saldo ad Avanzamento Lavori);
  • “a fine lavori”.

E nello stesso decreto approvato dal Mise è stata definita anche la modalità di controllo sulle asseverazioni.

Sarà infatti effettuato un controllo minimo di almeno il 5% dei documenti trasmessi su quelli che sono i requisiti essenziali per accedere al Superbonus:

  • sussistenza requisiti soggettivi del beneficiario;
  • rispetto di tutti i requisiti tecnici previsti;
  • sussistenza dei requisiti dell’edificio, cioè una verifica sulle caratteristiche dell’unità immobiliare che consentono l’accesso al 110%;
  • congruità delle spese da portare in detrazione con la tipologia dell’intervento fatto;
  • presenza della polizza professionale del tecnico abilitato.

Tutte le asseverazioni saranno controllate in ogni parte, dal punto di vista tecnico degli interventi e dal punto di vista della compilazione.

Decreti attuativi Superbonus 110%: che cosa prevede il decreto requisiti tecnici?

Non ci sono grandi cambiamenti rispetto alla prima bozza del decreto.

Oltre agli allegati che definiscono i nuovi requisiti tecnici per gli interventi volti al miglioramento della classe energetica di un edificio è bene prendere in considerazione anche gli allegati che definiscono i limiti di spesa assoluti e di congruità.

E il rispetto di questi limiti dovrà essere obbligatoriamente attestato, con asseverazione, dal tecnico qualificato per ogni intervento che rientra nel Super Ecobonus 2020.

Resta l’allegato I (“Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A”):

“I massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore si considerano al netto di Iva, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie”.

Ma con la pubblicazione sul sito del MISE delle FAQ di chiarimento dei decreti, il quadro normativo sarà finalmente completo e ogni dubbio sarà eliminato.

Quali sono i nuovi limiti di trasmittanza termica previsti dai decreti attuativi Superbonus 110%?

L’isolamento termico delle superfici orizzontali, verticali e inclinate degli edifici è uno degli interventi trainanti per poter accedere all’agevolazione.

E per questa tipologia di interventi, che può migliorare significativamente l’efficienza energetica della tua casa, sono stati definiti nuovi e più severi limiti di trasmittanza termica da rispettare.

Stessa cosa anche per la sostituzione degli infissi, uno degli interventi secondari più importanti, che può essere tranquillamente trainato al 110%.

I limiti, calcolati per zona climatica, risultano essere più bassi rispetto a quelli previsti dai precedenti decreti, ma la novità più grande è l’esclusione dei ponti termici dai limiti di trasmittanza indicati negli allegati.

Come pagare i lavori?

Nei decreti attuativi Superbonus del Mise si fa riferimento al bonifico parlante.

Senza complicare troppo le cose, i beneficiari dell’agevolazione dovranno pagare i lavori con un bonifico bancario o postale con indicazione:

  • del numero e della data della relativa fattura;
  • della causale del versamento;
  • del codice fiscale del committente;
  • del numero della partita Iva o del codice fiscale dell’impresa.

In questo modo, i pagamenti fatti per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica saranno sempre chiari, specialmente per i successivi controlli che di certo non mancheranno.